Art. 205 c.p.
Provvedimento del giudice
[1]Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.
[2]Possono essere ordinate con provvedimento successivo:
[3]1° nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
[4]2° nel caso di proscioglimento, qualora la qualita' di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 93
[5]3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
93La Corte Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139 (in G.U. 1ª s.s. 4/8/1982, n. 213) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del numero 2), secondo comma del presente articolo, nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione della misura.
Testo vigente dal 5 agosto 1982, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva