Art. 217 c.p.
Durata minima
L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima e' di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed e' di quattro anni per i delinquenti per tendenza.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva