Art. 218 c.p.
Esecuzione
[1]Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.
[2]Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento puo' essere modificato nel corso della esecuzione.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva