Art. 21 c.p.
ARTICOLO DA RITENERSI SOPPRESSO A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE DISPOSTA DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224
Testo vigente dal 5 ottobre 1944, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO DA RITENERSI SOPPRESSO A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE DISPOSTA DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224
Testo vigente dal 5 ottobre 1944, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il progetto annoverava, tra le pene accessorie, la perdita della cittadinanza, e la confisca generale dei beni del condannato. La Commissione parlamentare ne propose la soppressione. Io non mi sono mai dissimulato la gravità di queste pene, che soltanto impellenti ragioni di politica penale possono giustificare in determinati momenti storici; e però le avevo ammesse come una dura necessità. E ciò è tanto vero, che il progetto limitava la comminatoria di tali pene a due casi soltanto. Ora la proposta della Commissione parlamentare mi ha trovato già preparato ad accoglierla, non tanto per ragioni sentimentali, quanto per motivi giuridici. Da un lato la perdita della cittadinanza e la confisca generale dei beni danno luogo, nella sfera del diritto privato, a ripercussioni e a complicazioni che conviene evitare; dall'altro, mi è sembrato che il codice penale, legge permanente e normale, possa fare a meno di queste pene, destinate a soddisfare piuttosto bisogni repressivi contingenti e transitori, mentre tale omissione non può impedire che leggi speciali, emanate appunto per sopperire a siffatti bisogni, stabiliscano le pene medesime quando le ritengano necessarie. Sono quindi scomparse dal codice quelle disposizioni del progetto definitivo che riguardavano la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni (art. 19, nn. 1° e 2°; articoli 28 a 31).
Relazione al Codice penale (1930), n. 15
A proposito della pena di morte, nessuna osservazione è stata fatta dalla Commissione parlamentare, tranne per ciò che concerne la scelta del luogo dell'esecuzione, che si vorrebbe designato volta per volta dal Ministro della giustizia. Il progetto preliminare dava facoltà al giudice di fare questa scelta (e con tale disposizione era coordinato l'articolo 586 del progetto definitivo del codice di procedura penale), ma il progetto definitivo stabilì che la pena capitale si esegue, di regola, nell'interno di uno stabilimento penale, ed eccezionalmente in altro luogo indicato dal Ministro della giustizia, potendo esservi ragioni di opportunità contingente (che il giudice non è in grado di valutare), le quali consiglino l'esecuzione pubblica, o altrimenti in luogo diverso dal carcere. Il principio per cui nessuno può essere punito con pene che non siano dalla legge stabilite, implica che la legge debba prevedere la pena non solo nella sua essenza astratta, ma altresì in quelle modalità esecutive che concorrono a stabilirne la forza afflittiva o che riguardano la sua esemplarità: modalità che, a garanzia del pubblico e del privato interesse, non debbono essere lasciate all'arbitrio dell'Autorità esecutiva. Per questa ragione, pertanto, ho ritenuto giusto che il codice fissi la regola dell'eseguibilità della pena di morte nell'interno di uno stabilimento penale, e consenta, in via eccezionale, che il Ministro della giustizia, per le predette ragioni d'opportunità, possa designare, quando lo creda conveniente, un luogo diverso. Ciò posto, l'attribuire di regola al Ministro la designazione del luogo dell'esecuzione violerebbe il predetto principio, mentre, per salvaguardare gli interessi relativi a casi speciali, è sufficiente la stabilita eccezione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art21 · fonte su Normattiva
Relazione al Codice penale (1930), n. 16