Art. 226 c.p.
Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza
[1]Il ricovero in un riformatorio giudiziario e' sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non puo' avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
[2]La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva