Art. 230 c.p.
Casi nei quali deve essere ordinata la liberta' vigilata
[1]La liberta' vigilata e' sempre ordinata:
[2]1° se e' inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non puo', in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
[3]2° quando il condannato e' ammesso alla liberazione condizionale; 3° se il contravventore abituale o professionale, non essendo piu' sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualita' o professionalita';
[4]4° negli altri casi determinati dalla legge.
[5]Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, puo' ordinare che la persona da dimettere sia posta in liberta' vigilata, ovvero puo' obbligarla a cauzione di buona condotta.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva