Art. 233 c.p.Divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o in una o piu' Provincie

[1]Al colpevole di un delitto contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, puo' essere imposto il divieto di soggiornare in uno o piu' Comuni o in una o piu' Provincie, designati dal giudice.

[2]Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

[3]Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e puo' essere ordinata inoltre la liberta' vigilata.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art233 · fonte su Normattiva