Art. 75
Divieto di soggiorno
Oltre che nei casi indicati nell'articolo 233 del codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militare puo' essere imposto il divieto di soggiornare in uno o piu' comuni o in una o piu' provincie, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva