Art. 24 c.p.
Multa
[1]La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 50)), ((ne' superiore a euro 50.000)).
[2]Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa ((da euro 50 a euro 25.000)).
Testo vigente dal 8 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 223 su Normattiva