Il progetto definitivo disponeva, nell'articolo 241 (235 del codice), che lo straniero, il quale trasgredisce all'ordine di espulsione dal territorio dello Stato, emesso dal giudice, deve essere assegnato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore a un anno. Sebbene nessuna osservazione sia stata fatta a proposito di questa disposizione, io ho ritenuto opportuno modificarla. È inutile, invero, stabilire misure speciali, quando lo scopo di sicurezza, che si vuol conseguire, si ottiene parimenti con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza (art. 152) per il caso di infrazione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorità amministrativa. È vero che, nel caso in esame, l'ordine di espulsione emana dal giudice, ma ciò non toglie che il provvedimento, come ogni altra misura di sicurezza, abbia carattere obiettivamente amministrativo. E devesi inoltre tener presente che l'ipotesi della infrazione dell'ordine di espulsione riguarda la esecuzione del provvedimento, esecuzione che, a tutti gli effetti è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.
Relazione al Codice penale (1930), n. 114
Tra le misure di sicurezza patrimoniali il progetto, nell'articolo 242 (236 del codice), prevedeva anche la chiusura di un pubblico esercizio. Pur nella mancanza di ogni rilievo in proposito, ho considerato che codesta chiusura dopo mesi o anni dal giorno del commesso reato non può più avere alcuna efficacia. D'altra parte ho creduto opportuno lasciare questa materia alle leggi speciali, le quali possono tener conto di esigenze particolari. Alcune di esse provvedono già convenientemente all'uopo, stabilendo tutte, come è razionale, che il provvedimento venga ordinato subito dopo il reato. Ho soppresso perciò questa misura di sicurezza. Ho provveduto inoltre a migliorare la formulazione dell'articolo in esame, relativamente al richiamo delle disposizioni dell'articolo 200, che ho reso più preciso.
Relazione al Codice penale (1930), n. 115
La Commissione parlamentare, in via generale, espresse l'avviso che fossero da escludere dal codice penale comune le disposizioni concernenti reati che possono commettersi solo in tempo di guerra, come, ad esempio, quelli riguardanti il disfattismo, il commercio con sudditi di Stati nemici, ecc. Tali disposizioni, a giudizio della Commissione, o troverebbero miglior collocazione nei nuovi codici penali militari ovvero dovrebbero essere oggetto di leggi speciali, in caso di guerra. E tanto più ritenne inopportuno che il codice penale comune si occupi di tali reati, in quanto essi sono devoluti, in tempo di guerra, alla giurisdizione militare. Dopo aver bene considerate tali proposte, ho però ritenuto miglior partito conservare il sistema del progetto. Le incriminazioni di cui si tratta, quantunque presuppongano il tempo di guerra, sono fatte per tutti, e non per i soli militari, ai quali è invece destinato il codice penale militare. È quindi opportuno che esse siano comprese nel codice penale comune. Tale è pure il sistema del codice penale del 1889 e di parecchi progetti stranieri, nè trovo ragione per modificarlo. D'altra parte, nella sfera del diritto penale, come del diritto in genere, non si è pervenuti ancora, e probabilmente non si perverrà mai, a una netta e precisa distinzione tra diritto di pace e diritto di guerra. Ne è prova tutta la legislazione italiana, non soltanto penale, ma anche civile e amministrativa. In tempo di guerra potranno certamente emanarsi norme speciali, da applicarsi in tutto il territorio dello Stato o in una sua parte; può anche prevedersi che la modificazione e il progresso dei mezzi bellici offrano occasione a nuove incriminazioni; ma queste possibilità non esimono dal provvedere con il codice penale comune a quelle forme delittuose del tempo di guerra, che sono ormai consolidate nella legislazione penale. È poi da tener presente che in ogni tempo (e più probabilmente avverrà ciò nel futuro) lo stato di guerra è preceduto da un periodo, non di rado assai lungo, di tensione internazionale o di preparazione alla guerra, durante il quale lo Stato resterebbe indifeso, se non provvedesse la legge penale comune. E non è esatto che i reati in discorso siano tutti e sempre devoluti alla giurisdizione militare in tempo di guerra. Non tutto il territorio dello Stato può essere dichiarato in stato di guerra, nè i reati di cui si tratta sono perpetrabili soltanto in zona di guerra. Ne segue che la giurisdizione comune potrà esercitarsi anche in relazione a codesti reati. Nell'articolo 249 del progetto (art. 242 del codice) mi era parso opportuno di determinare la nozione di esercito. Ma tale determinazione ormai si è resa superflua perchè di volta in volta, nelle singole disposizioni, ho sostituito alla parola «esercito» la locuzione «forze armate dello Stato».
Relazione al Codice penale (1930), n. 117