Art. 182 (Codice penale militare di guerra)Costringimento di sudditi nemici a partecipare alle operazioni militari o a favorirle

[1]Il militare, che, nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, o in qualsiasi altro luogo, costringe un suddito nemico a partecipare ad azioni di guerra contro il proprio paese, ovvero a favorirne in qualsiasi modo l'esecuzione, e' punito con la reclusione militare non inferiore a tre anni.

[2]La disposizione del comma precedente non si applica, se il fatto e' commesso contro sudditi nemici, che possiedono in pari tempo la nazionalita' italiana, o che, comunque, siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge sulla cittadinanza.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art182 · fonte su Normattiva