Art. 264 c.p.
Infedelta' in affari di Stato
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato e' punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva