Art. 265 c.p.Disfattismo politico

[1]Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

[2]La pena e' non inferiore a quindici anni:

[3]1° se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

[4]2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

[5]La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art265 · fonte su Normattiva