Art. 77 (Codice penale militare di guerra) — Divulgazione di notizie false sull'ordine pubblico o su altre cose di pubblico interesse
[1]Fuori dei casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque diffonde o comunica, sull'ordine pubblico, sulla economia nazionale o su altre cose di pubblico interesse, notizie non conformi a verita', che possono turbare la pubblica tranquillita' o altrimenti danneggiare pubblici interessi, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
[2]La pena e' della reclusione militare da uno a cinque anni, se il fatto e' commesso con il fine di nuocere alla pubblica tranquillita' o ai pubblici interessi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva