Art. 268 c.p. — Parificazione degli Stati alleati
Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva