Art. 15 (Codice penale militare di guerra)Militari di Stati alleati o associati nella guerra

[1]Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma e' subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parita' di tutela penale ai militari italiani e alle forze armate dello Stato italiano.

[2]((Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna)).

Testo vigente dal 3 febbraio 2002, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art15 · fonte su Normattiva