Art. 269 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85
Testo vigente dal 28 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 211 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85
Testo vigente dal 28 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 211 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La Commissione parlamentare propose che l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266) fosse punita non solo quando avvenga pubblicamente, ma altresì quando sia commessa in privato, mentre la pubblicità avrebbe dovuto costituire una circostanza aggravante. Alla Commissione sembrò che la propaganda spicciola, presso singoli militari, sia la più pericolosa. Nel progetto preliminare (art. 271) non era stata considerata la pubblicità come elemento costitutivo del delitto appunto per il motivo indicato dalla Commissione. Assai volentieri pertanto ho aderito ora alla proposta, eliminando la pubblicità dagli elementi costitutivi del reato e facendone solo una circostanza aggravante. E, in verità, l'istigazione fatta a militari in privato costituisce di per sè un grave pericolo, anche quando la disobbedienza alle leggi non si sia verificata e il reato istigato non sia stato commesso. La comunanza di vita dei militari rende assai pericolosa la propaganda in privato presso singoli militari, perchè questa forma di istigazione si rivolge, per lo più, a giovani che, facilmente suggestionabili, sono indotti a comunicare ai propri compagni idee, impressioni, sentimenti, in loro sorti a causa dell'istigazione, determinando, in tal modo, la possibilità di uno stato d'animo collettivo assai pericoloso al mantenimento della disciplina militare e all'osservanza dei doveri militari.
Relazione al Codice penale (1930), n. 126
Nel progetto, mentre si provvedeva alla repressione delle associazioni sovversive a carattere bolscevico o anarchico, mancava un'apposita disposizione atta a reprimere l'attività di quelle associazioni che, pur non essendo come le prime egualmente pericolose per la sicurezza dello Stato, tuttavia, svolgendo o proponendosi di svolgere un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, attuano un'azione che costituisce un grave pericolo per la predetta sicurezza. Poichè le necessità di tale disposizione appariva evidente, per sopperire alla lacuna in discorso, accanto e a integrazione delle norme con cui è represso il delitto anarchico, ho redatto un apposito articolo. In rispondenza, poi, a quest'ultima nuova disposizione, ho provveduto a reprimere la propaganda avente per oggetto i fatti in essa preveduti e l'apologia dei fatti medesimi.
Relazione al Codice penale (1930), n. 127
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art269 · fonte su Normattiva