Art. 270 c.p.
Associazioni sovversive
[1]((Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
[2]Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
[3]Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento)).
Testo vigente dal 28 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 211 su Normattiva