Art. 270-quinquies.2 c.p.Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

((Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000)).

Testo vigente dal 24 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 272 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art270quinquies2 · fonte su Normattiva