Art. 270-quinquies.1 c.p. — Finanziamento di condotte con finalita' di terrorismo
[1]((Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
[2]Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni)).
Testo vigente dal 24 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 272 su Normattiva