Art. 271 c.p.
Associazioni antinazionali
[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
[2]Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
[3]Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente. 180
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
180La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243 (in G.U. 1ª s.s. 18/07/2001, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Testo vigente dal 19 luglio 2001, tuttora in vigore · versione 185 su Normattiva