Art. 275-sexies c.p. — Circostanze aggravanti
[1]((Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla meta':))
- a)((se il fatto e' commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416;))
- b)((se il fatto e' commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;))
- c)((se il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;))
- d)((se il fatto e' commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;))
- e)((se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entita';))
- f)((se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.)).
[2]((Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunita' per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.))
Testo vigente dal 24 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 386 su Normattiva