Art. 377-bis c.p.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria
((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilita', induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorita' giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facolta' di non rispondere, e' punito con la reclusione da due a sei anni)). 175
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 marzo 2001, n. 63
175La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5".
Testo vigente dal 6 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 182 su Normattiva