Art. 275 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Testo vigente dal 13 luglio 1999, tuttora in vigore · versione 170 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Quanto all'incriminazione dell'illecita costituzione e della illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale (articoli 273, 274), la Commissione parlamentare ne propose la soppressione, «riservando, questa materia alle leggi civili». Veramente non alle sole leggi «civili» spetta la regolamentazione di questa materia, che a tali leggi può interessare in minima parte, ma anche e sopra tutto alle leggi di polizia. E già abbiamo parecchie di queste leggi che si occupano delle associazioni con o senza carattere internazionale (3), nè potrà tardare una disciplina legislativa generale di questa importante e delicata materia. Ma è opportuno che le sanzioni per le violazioni delle norme speciali sulle associazioni di carattere internazionale, in quanto tali violazioni interessano la personalità internazionale dello Stato, siano date dal codice penale, perchè in tal modo si fornisce un incitamento e una guida alla legislazione speciale e si fissa un elemento non soggetto a quelle più o meno frequenti variazioni, alle quali sottostanno le leggi speciali. Già nel mio discorso al Senato, del 19 novembre 1925, e nella Relazione sul progetto definitivo (n. 274), notai che i nostri ordinamenti politici ormai più non consentono, in questa materia, soluzioni che non siano ispirate a sicurezza di criteri e garantite dalla certezza del diritto obiettivo. Appunto per ciò ho formulato le norme in discorso, che innovano radicalmente rispetto alle concezioni e ai sistemi del passato. Poco importa che codeste disposizioni siano, almeno in parte, inapplicabili allo stato della legislazione; esse cesseranno di essere norme in bianco quando, in un tempo, ripeto, non lontano, sarà adempiuta la promessa fatta per mio mezzo dal Governo al Parlamento, di provvedere alla completa disciplina legislativa delle associazioni. Si avrà così il vantaggio di un codice penale completo anche su questo punto.
Relazione al Codice penale (1930), n. 128
Alla Commissione parlamentare parve insufficiente la pena della multa da lire mille a diecimila per l'accettazione di onorificenze o di utilità da uno Stato nemico. Trovai giusta l'osservazione, perchè qui non si tratta soltanto di una manifestazione di riprovevole vanità, ma di una assai grave mancanza di solidarietà sentimentale e politica col proprio Stato, nel tempo in cui questo si trova in guerra con un altro Stato. È una specie di tradimento morale, che merita una più severa sanzione. Ho perciò sostituito la predetta pena pecuniaria con la reclusione fino a un anno (art. 275): pena più adeguata, ma senza dubbio non eccessiva.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art275 · fonte su Normattiva
Relazione al Codice penale (1930), n. 129