Art. 279 c.p. — Lesa prerogativa della irresponsabilita' del Presidente della Repubblica
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85
Testo vigente dal 28 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 211 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85
Testo vigente dal 28 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 211 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1930
Collegamenti
Art. 2
Quando una Regione ritenga che una legge ed atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, puo', con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimita' costituzionale davanti…
Art. 41-bis — Vittimizzazione
… avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere il rispetto del principio di parita' di trattamento …
Art. 144-bis — Sequestro conservativo
Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorita' giudiziaria puo' disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni…
Art. 162-ter
Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorita' giudiziaria puo' disporre ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili …
Art. 246 — Disposizioni abrogative
Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244; c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; …
Art. 218 — Abrogazioni
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: "i servizi di telecomunicazioni" fino a: "diffusione sonora e televisiva via cavo"; nella rubrica…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sugli articoli 283 e seguenti del progetto non vennero fatte proposte da parte della Commissione parlamentare. Io, peraltro, considerando che convenisse stabilire alcune distinzioni fondamentali, ho ritenuto opportuno modificare su questo punto il progetto. Fissate in un primo articolo le sanzioni per gli attentati alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del Re, del Reggente, della Regina o del Principe Ereditario, ovvero di un'altra persona della Famiglia Reale (art. 276), nel nuovo regolamento segue l'incriminazione, meno grave, degli attentati alla libertà diversi da quelli che aggrediscono la libertà personale (art. 277). L'articolo 284 del progetto incriminava gli attentati alla libertà morale del Re e delle altre Persone sopra menzionate, unitamente alle offese all'onore o al prestigio, mentre codeste offese sono manifestamente meno gravi degli attentati alla libertà morale. Questa libertà, se pure può collocarsi in un grado inferiore a quello della libertà personale, è nondimeno un bene individuale più importante, socialmente e politicamente, dell'onore e del prestigio. Vero è che possono darsi casi gravissimi di offese all'onore o al prestigio, e casi lievissimi di offese alla libertà morale, ma il più grave caso di offesa all'onore o al prestigio non può mai raggiungere la gravità del più lieve caso di offesa alla libertà. L'incriminazione delle offese all'onore o al prestigio del Re o delle predette Persone, la quale importa una pena relativamente meno grave, è contenuta nella disposizione (articolo 278) che segue quella concernente gli attentati alla libertà. Analoghe modificazioni ho apportato alle norme sugli attentati e le offese contro il Capo del Governo (articoli 280, 281, 282). E però sono ora preveduti, in separate disposizioni: a) gli attentati alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo; b) gli attentati alla sua libertà morale; c) le offese al suo onore o al suo prestigio: con pena decrescente, proporzionata alla diversa gravità dei fatti, che va da quella di morte alla reclusione da uno a cinque anni. Ho parimenti provveduto per gli attentati e le offese contro Capi di Stati esteri commessi nel territorio dello Stato (articoli 295, 296, 297), separando gli attentati alla libertà morale dalle offese all'onore o al prestigio, che nel progetto erano unitamente considerati. In tal modo ritengo di aver conseguito un notevole perfezionamento sotto l'aspetto della valutazione dell'oggettività giuridica dei vari delitti e sotto quello del sistema legislativo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 130
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art279 · fonte su Normattiva