Art. 28 c.p.
Interdizione dai pubblici uffici
[1]L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o temporanea.
[2]L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
[3]1° del diritto di elettorato o di eleggibilita' in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
[4]2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualita' ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
[5]3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
[6]4° dei gradi e delle dignita' accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
[8]6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualita', dignita' e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
[9]7° della capacita' di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualita', grado, titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
[10]L'interdizione temporanea priva il condannato della capacita' di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze.34
[11]Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne' superiore a cinque.
[12]La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici e' limitata ad alcuni di questi.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
34La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 13 gennaio 1966 n. 3, (in G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro e, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti.
Corte Costituzionale
41La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 19 luglio 1968 n. 113, (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra.
Testo vigente dal 21 luglio 1968, tuttora in vigore · versione 43 su Normattiva