Art. 280-ter c.p.Atti di terrorismo nucleare

[1]((E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

  • 1)procura a se' o ad altri materia radioattiva;
  • 2)crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

[2]E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

  • 1)utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
  • 2)utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

[3]Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresi' quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici)).

Testo vigente dal 24 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 272 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art280ter · fonte su Normattiva