Art. 280 c.p.
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[1]Attentato per finalita' terroristiche o di eversione.
[2]Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
[3]Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
[4]Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni, giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
[5]Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta.
[6]Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. 92
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 maggio 1982, n. 304
92La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 3 giugno 1982 al 3 ottobre 1982 · versione 93 su Normattiva