Art. 284 c.p.Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

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[1]Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e' punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte.

[2]Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.

[3]La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art284 · fonte su Normattiva