Art. 29 c.p.
Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
[1]La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
[2]La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva