Art. 291 c.p. — Vilipendio alla nazione italiana
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000)).
Testo vigente dal 28 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 211 su Normattiva
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000)).
Testo vigente dal 28 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 211 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Collegamenti
Art. 292 — Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena e' aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di…
Art. 82 — Vilipendio alla nazione italiana
Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.…
Art. 290 — Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende…
Art. 299 — Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero
Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformita' del diritto interno dello Stato italiano, e' punito …
Art. 404 — Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose
Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio…
Art. 1130 — Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalita'
Chiunque inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana ovvero usa su aeromobile non nazionale la marca di nazionalita' italiana e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire cinquecento a lire un cinquemila.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nel progetto era stabilita la pena della reclusione non inferiore a cinque anni per reprimere ogni fatto diretto a suscitare la guerra civile ed era stabilito l'ergastolo se la guerra civile si fosse verificata (art. 286). Poichè si tratta di fatti di estrema gravità da cui può derivare un danno irreparabile per l'esistenza stessa dello Stato, ho ritenuto necessario di reprimere i fatti predetti, rispettivamente, con l'ergastolo e con la morte.
Relazione al Codice penale (1930), n. 132
A proposito dell'articolo 278 debbo accennare ad una modificazione, le cui ragioni valgono anche per gli articoli 282, 292, 297, 341, 342, 343, 402, 403, 404, 594 e 595 del codice. Il progetto prevedeva il fatto di chi offende con parole od atti l'onore o il prestigio del Re e delle altre Persone particolarmente tutelate. Ora a me parve che fosse superflua ed impropria la menzione del mezzo con cui l'offesa viene eseguita. Ho già avuto occasione di avvertire (v. n. 122) che, quando la legge, come avviene rispetto alla generalità dei reati, non dà espressa considerazione al mezzo con cui il delitto viene eseguito, qualsiasi mezzo rientra nella nozione del reato medesimo. Dunque, prevedendo l'offesa, è inutile accennare al mezzo con cui essa può compiersi, tutti i mezzi idonei essendo suscettivi di produrre tale offesa. D'altra parte quell'espressione potrebbe far ritenere che con il termine «atti» si voglia alludere soltanto a fatti positivi, mentre è manifesto che l'offesa può cagionarsi altresì mediante omissioni. Perciò, considerato che la formula legislativa assume tanto maggiore perfezione tecnica, quanto è più sintetica e generica, ho soppresso quella inutile e incompleta specificazione. Nei suoi rilievi d'ordine generale, la Commissione parlamentare, dopo aver osservato essere opportuno che la menzione del Gran Consiglio del Fascismo avvenga sempre nello stesso ordine rispetto agli altri organi costituzionali (osservazione che aveva ragione d'essere solo in relazione all'articolo 698 del progetto, per il quale ho provveduto), consigliò di comprendere il Gran Consiglio medesimo nelle disposizioni con le quali si tutela il decoro e la reputazione dei maggiori Corpi dello Stato. Ma il desiderio della Commissione è già soddisfatto dell'articolo 295 del progetto (290 del codice), che punisce il vilipendio alle istituzioni costituzionali.
Relazione al Codice penale (1930), n. 133
Il vilipendio alla Nazione italiana (art. 291), a giudizio della Commissione parlamentare, non è meno grave di quello alle istituzioni costituzionali, e però non dovrebbe essere punito con sanzione meno grave. Sotto l'aspetto morale si può anche convenire che non vi sia differenza di gravità tra i due vilipendi. Ma dal lato giuridico non è soltanto da considerarsi l'odiosità del fatto, bensì anche l'importanza dell'interesse leso. Chi vilipende le istituzioni costituzionali si rivolge contro organi concreti dello Stato, con l'effetto, almeno virtuale, di diminuire il loro prestigio e conseguentemente di pregiudicare il principio d'autorità. Il fatto di vilipendere la Nazione, invece, per quanto riprovevole, non colpisce lo Stato nel suo complesso organico, nè nelle sue istituzioni costituzionali, ma offende la popolazione italiana indipendentemente dalla sua costituzione e dal suo organismo politico. Si offende più che altro un'idea, come nell'offesa alla bandiera si offende un simbolo (ed è perciò che questi due vilipendi sono equiparati rispetto alla pena). Questi fatti possono bensì produrre effetti dannosi anche per la personalità dello Stato, ma soltanto indirettamente e in grado minore che il vilipendio delle istituzioni costituzionali, e però è giusto che siano puniti con pena proporzionata alla loro capacità lesiva.
Relazione al Codice penale (1930), n. 134
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art291 · fonte su Normattiva