Art. 293 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85
Testo vigente dal 28 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 211 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85
Testo vigente dal 28 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 211 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il vilipendio alla Nazione italiana (art. 291), a giudizio della Commissione parlamentare, non è meno grave di quello alle istituzioni costituzionali, e però non dovrebbe essere punito con sanzione meno grave. Sotto l'aspetto morale si può anche convenire che non vi sia differenza di gravità tra i due vilipendi. Ma dal lato giuridico non è soltanto da considerarsi l'odiosità del fatto, bensì anche l'importanza dell'interesse leso. Chi vilipende le istituzioni costituzionali si rivolge contro organi concreti dello Stato, con l'effetto, almeno virtuale, di diminuire il loro prestigio e conseguentemente di pregiudicare il principio d'autorità. Il fatto di vilipendere la Nazione, invece, per quanto riprovevole, non colpisce lo Stato nel suo complesso organico, nè nelle sue istituzioni costituzionali, ma offende la popolazione italiana indipendentemente dalla sua costituzione e dal suo organismo politico. Si offende più che altro un'idea, come nell'offesa alla bandiera si offende un simbolo (ed è perciò che questi due vilipendi sono equiparati rispetto alla pena). Questi fatti possono bensì produrre effetti dannosi anche per la personalità dello Stato, ma soltanto indirettamente e in grado minore che il vilipendio delle istituzioni costituzionali, e però è giusto che siano puniti con pena proporzionata alla loro capacità lesiva.
Relazione al Codice penale (1930), n. 134
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art293 · fonte su Normattiva