Art. 298 c.p. — Offese contro i rappresentanti di Stati esteri
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 dicembre 1947 al 13 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualita' di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
Testo vigente dal 4 dicembre 1947 al 13 luglio 1999 · versione 14 su Normattiva