Art. 3 c.p.
Obbligatorieta' della legge penale
[1]La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
[2]La legge penale italiana obbliga altresi' tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva