Art. 32-bis c.p. — Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
[1]L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)), nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
[2]Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Testo vigente dal 12 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 205 su Normattiva