Art. 32-bis c.p.Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

[1]L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)), nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

[2]Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

Testo vigente dal 12 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 205 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art32bis · fonte su Normattiva