Art. 32-bis c.p. — Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
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[1]((L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
[2]Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio)).
Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 12 gennaio 2006 · versione 91 su Normattiva