Art. 32-ter c.p.
Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione
[1]L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
[2]Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a ((cinque)) anni.
Testo vigente dal 14 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 265 su Normattiva