Art. 320 c.p. — Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
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[1]Le disposizioni dell'articolo 318 si applicano anche se il fatto e' commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualita' di pubblico impiegato.
[2]Le disposizioni della prima e dell'ultima parte dell'articolo precedente si applicano a qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio.
[3]In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990 · versione 0 su Normattiva