Art. 331 c.p. — Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessita'
[1]Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarita' del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
[2]I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.
[3]Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva