Art. 71
[1]Turbativa dell'attivita' di accertamento e riscossione
[2](articolo 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
[3]1. Chiunque al di fuori dei casi previsti nell'articolo 70, in qualsiasi modo cagiona una interruzione o turba la regolarita' dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 2. I capi promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
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