Art. 332 c.p.
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[1](Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio)
[2]Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessita', che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui e' addetto o preposto, ovvero di compiere cio' che e' necessario per la regolare continuazione del servizio, e' punito con la multa fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva