Art. 335 c.p.
(( (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa).)) ((Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila)).
Testo vigente dal 15 dicembre 1981, tuttora in vigore · versione 91 su Normattiva