Art. 335-bis c.p.
Disposizioni patrimoniali
((Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo e' comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma)). 177
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 marzo 2001, n. 97
177La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".
Testo vigente dal 6 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 182 su Normattiva