Art. 343-bis c.p.
Corte penale internazionale
((Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato e' commesso nei confronti:
- a)della Corte penale internazionale;
- b)dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
- c)delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
- d)dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale)).
Testo vigente dal 23 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 248 su Normattiva