Art. 346 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3
Testo vigente dal 31 gennaio 2019, tuttora in vigore · versione 297 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3
Testo vigente dal 31 gennaio 2019, tuttora in vigore · versione 297 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nella disposizione che reprime l'offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni, il progetto prevedeva il fatto di danneggiare stampati, «manoscritti» o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa. La Commissione parlamentare osservò che sarebbe opportuno sostituire, alla parola «manoscritti», la parola scritti, come nella disposizione concernente lo smercio di stampati soggetti a sequestro (art. 352), allo scopo di comprendervi qualsiasi genere di scrittura (stampigliature, ecc.). Ho riconosciuto giusta l'osservazione, ed ho provveduto alla sostituzione (art. 345).
Relazione al Codice penale (1930), n. 141
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art346 · fonte su Normattiva