Art. 35 c.p.
Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte
[1]La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita'.
[2]La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non puo' avere una durata inferiore a ((tre mesi)), ne' superiore a ((tre anni)).
[3]Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto.
Testo vigente dal 14 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 265 su Normattiva