Art. 350 c.p. — Agevolazione colposa
Se la violazione dei sigilli e' resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila)).
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva