Art. 352 c.p.
Vendita di stampati dei quali e' stato ordinato il sequestro
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorita' ha ordinato il sequestro, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva