Art. 357 c.p.
Nozione del pubblico ufficiale
[1]Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria)) o amministrativa.
[2]((Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi)).
Testo vigente dal 17 marzo 1992, tuttora in vigore · versione 136 su Normattiva