La nozione del pubblico ufficiale (art. 357), attesa la sua importanza, non poteva non dar luogo ad osservazioni da parte della Commissione parlamentare. Questa, anzitutto, propose di sostituire alle parole: «impiegati dello Stato o di altro ente pubblico», le altre: «impiegati dello Stato, della Provincia, del Comune o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune», secondo la formula dell'articolo 207 del codice penale del 1889. Osservò la Commissione che non è facile precisare se un ente sia pubblico o privato, e che, se si vuole comprendere nella nozione del pubblico ufficiale anche gli impiegati di istituti sottoposti, non alla tutela, bensì alla sola vigilanza dello Stato, della Provincia o del Comune, è meglio dirlo espressamente, senza parlare genericamente di «altri enti pubblici». Ma il criterio di tutela, adottato dal codice del 1889, è stato abbandonato di proposito dal progetto e dal codice nuovo. Tutti gli enti pubblici sono sottoposti a tutela e a vigilanza, e fra queste il limite, se pure esiste, è quanto mai incerto. D'altra parte, non è il concetto di ente pubblico che si può desumere dalla soggezione a tutela; al contrario, quando un ente è pubblico, da ciò si desume che è sottoposto a tutela. La nozione di «altri enti pubblici» non può esigersi dal codice penale, il quale, su questo punto, riceve necessariamente le nozioni fornite da altri ordinamenti giuridici, e particolarmente dal diritto amministrativo. Ricorrendo a queste fonti, non sarà difficile alla giurisprudenza e alla dottrina risolvere tutte le questioni che si presentassero in pratica. Non piacque alla Commissione parlamentare che i deputati e i senatori fossero compresi, ad ogni effetto, tra i pubblici ufficiali, e però propose di sopprimere la menzione della «funzione legislativa», e di sostituirla dicendo che «ai fini del presente titolo, i senatori, i deputati e i membri del Gran Consiglio del Fascismo sono parificati ai pubblici ufficiali». La Commissione considerò che i senatori e i deputati sono al di fuori e al di sopra delle funzioni dei pubblici ufficiali, e però devono essere oggetto di una disposizione particolare; la loro funzione, essenzialmente politica, non può essere assoggettata a quella disciplina penale che riguarda reati particolari ai pubblici ufficiali. Riconosco che la proposta della Commissione su questo punto rappresenta un progresso sui criteri prevalsi nella formazione del codice del 1889. Per questo codice, infatti, i deputati e i senatori erano considerati pubblici ufficiali ai soli effetti della maggior tutela che la legge accorda ai pubblici ufficiali medesimi rispetto ai delitti contro di essi perpetrati, di guisa che non erano soggetti alle sanzioni speciali o più gravi che la legge stabilisce per i delitti commessi dai pubblici ufficiali; così, ad esempio, un deputato o un senatore, vigente quel codice, non poteva essere punito per corruzione, concussione, peculato, ecc. La Commissione, invece, è contraria a questo strano, immorale ed impolitico privilegio, giacchè vorrebbe la equiparazione dei parlamentari agli effetti di tutto il titolo dei delitti contro la pubblica Amministrazione. Non posso, però, consentire nella proposta di escludere gli altri reati nei quali la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo o circostanza aggravante. In verità, la proposta della Commissione parte da un concetto dell'istituto parlamentare che si deve respingere. Una concezione assai diffusa fino a non molti anni or sono, poneva il Parlamento fuori dello Stato e, talvolta, contro lo Stato. Simile concezione è giuridicamente errata e politicamente inaccettabile. Il Parlamento non è che un organo dello Stato, e i membri del Parlamento che esercitano funzioni di Stato o pubbliche non sono e non possono essere che pubblici ufficiali. Pubblici ufficiali certamente del più elevato grado e della più grande autorità, ma le cui funzioni rientrano nell'ambito dello Stato e sono esercitate esclusivamente nell'interesse di questo. Del resto, il concetto che attribuisce ai senatori e ai deputati la qualità di pubblici ufficiali ad ogni effetto, è accolto dalla più pregiata e moderna dottrina pubblicistica. L'indole essenzialmente politica e la elevatezza delle loro funzioni forniscono argomenti non per disconoscere ai parlamentari la qualità di pubblici ufficiali, ma anzi per riconoscerli pubblici ufficiali per eccellenza. La Commissione propose, infine, di aggiungere espressamente al novero dei pubblici ufficiali i notai, i testimoni, i periti e gli interpreti, come fa l'articolo 207 del codice penale del 1889. Parve alla Commissione che si potesse dubitare che i notai esercitino sempre ed in ogni caso una pubblica funzione amministrativa, e che convenisse chiarire che nella «pubblica funzione» sono comprese anche le prestazioni dei testimoni, dei periti e degli interpreti. I notai rientrano certamente tra le «altre persone che esercitano... una pubblica funzione... amministrativa», tale essendo quella di certificazione ad essi affidata. Essi possono talvolta esercitare funzioni d'indole mista, come quando compiono atti di competenza anche degli ufficiali giudiziari, ma pure in tal caso rientrano nella nozione in discorso, essendoci sempre un elemento funzionale amministrativo. I testimoni, i periti e gli interpreti, poi, esercitando temporaneamente una pubblica funzione giudiziaria, sono anche essi compresi nella disposizione del numero 2° dell'articolo 357. È inutile, pertanto, stabilire assimilazioni, quando queste non sono necessarie. TITOLO III. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.
Relazione al Codice penale (1930), n. 142
L'intitolazione del primo capo del presente titolo: «Dei delitti contro l'attività giudiziaria», non è parsa commendevole alla Commissione parlamentare, la quale propose di sostituirla con la rubrica: «Dei delitti contro l'attività degli organi giurisdizionali». Senonchè in questo capo si prevedono delitti non solo contro l'attività degli organi giurisdizionali, ma altresì contro quella di altri organi, che, pur essendo giudiziari (come il pubblico ministero), non sono giurisdizionali, in quanto non sono rivestiti di giurisdizione. Ma neppure mutando la parola «giurisdizionali», indicata dalla Commissione, in «giudiziari», la proposta diverrebbe accettabile, perchè, l'attività degli organi essendo necessariamente l'attività della funzione, si verrebbe ad esprimere in modo meno sintetico lo stesso concetto fissato nella formula adottata dal codice. La Commissione si indusse a fare codesta proposta per il dubbio che, nella espressione «attività giudiziaria», sia compresa l'attività delle giurisdizioni speciali e particolarmente degli arbitri. Nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 405), peraltro, io avevo già spiegato come, nella terminologia del progetto, «per Autorità giudiziaria s'intende così l'Autorità giudiziaria ordinaria, come quella speciale». Il concetto di Autorità giudiziaria si riferisce alla funzione giudiziaria da chiunque sia legittimamente esercitata. Non v'è quindi ragione di dubitare che le disposizioni sulle falsità in giudizio (le quali specialmente richiamarono l'attenzione della Commissione) si riferiscano anche ai giudizi che si svolgono davanti le giurisdizioni speciali. Quanto agli arbitri, occorre distinguere. Se si tratta di arbitrati obbligatori, essi sono certamente da comprendersi nelle giurisdizioni speciali, appunto perchè sono obbligatori. Arbitrato ed obbligatorietà sono termini antitetici, in quanto caratteristica dell'arbitrato è la libertà di ricorrere o di non ricorrere ad esso. «Arbitrato obbligatorio» è un modo di dire improprio ed inesatto, perchè i così detti arbitri obbligatori non sono arbitri, ma giudici. La legge affida ad essi l'esercizio d'una giurisdizione speciale, che si impone alle parti con forza obbligatoria e inderogabile, entro i limiti della competenza. Se invece si tratta di arbitrati liberi, cioè di arbitrati in senso proprio, la conclusione è diversa, perchè in questo caso non v'è esercizio di giurisdizione, come ho pure spiegato nella citata mia Relazione (n. 408). L'arbitro libero, nel diritto processuale italiano, non solo non è funzionario dello Stato, ma neppure è dallo Stato stesso temporaneamente incaricato di esercitare giurisdizione; egli perciò, non ha giurisdizione, nè propria, nè delegata. Le sue facoltà, invero, derivano dalla volontà delle parti e la sua decisione, irrevocabile per volontà delle parti, non è esecutiva, se non interviene il competente organo giurisdizionale dello Stato. E dimostrai parimenti che l'attività arbitrale libera non potrebbe considerarsi nemmeno come esercizio privato d'una funzione pubblica, perchè il privato, che assume una funzione pubblica, riceve dallo Stato i poteri che ad essa sono inerenti. Per il nostro presente ordinamento giuridico, dunque, l'attività degli arbitri liberi non è «attività giudiziaria» nel senso del codice penale; potrà divenirlo soltanto se il nuovo codice di procedura civile riformerà l'ordinamento dei giudizi arbitrali in modo da assegnare a tutti gli arbitrati il carattere di organi della giurisdizione. La stessa Commissione, d'altronde, sembra convenire in questa distinzione, dato che, a proposito dell'articolo 376 del progetto (371 del codice: falso giuramento in causa civile) propose di «punire il falso giuramento dinanzi a tutte le giurisdizioni speciali e nei procedimenti arbitrali con carattere giurisdizionale stabiliti per legge».
Relazione al Codice penale (1930), n. 143